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Articoli

Diritto Sanitario in Italia- La Responsabilità Medica

LA RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE

MEDICA DOPO LA LEGGE GELLI-BIANCO

Responsabilità Medica

Autore: Dott. Cataldo Marsico

 

INDICE

  • • La medicina difensiva pag. 1
  • • La legge 8 novembre 2012 n.189 (Balduzzi) pag. 5
  • • Testo e commento Legge 8 marzo 2017 n. 24 (Gelli-Bianco) pag. 7
  • • La responsabilità medica dopo le sentenze di Cassazione pag. 34

La Medicina Difensiva

Dagli anni 80’ a partire dagli Stati Uniti, si è manifestato un progressivo aumento del contenzioso giudiziario nei nei confronti dei medici e delle strutture sanitarie. Le cause sono molteplici: socio-culturali, politiche e giurisprudenziali.

Il tramonto del rapporto paternalistico medico-paziente e le crescenti "attese miracolistiche" verso la medicina moderna hanno generato un clima di frustrazione che spesso sfocia in azioni legali, alimentate talvolta da un'avvocatura aggressiva.


La Legge Balduzzi (L. 189/2012)

Art. 3 Legge Balduzzi:

"L’esercente la professione sanitaria che nello svolgimento della propria attività si attiene alle linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica non risponde penalmente per colpa lieve..."

La Legge Balduzzi ha rappresentato il primo tentativo esplicito del legislatore di arginare il fenomeno della medicina difensiva, introducendo la distinzione tra colpa lieve e colpa grave. Tuttavia, l'applicazione pratica ha incontrato difficoltà nella definizione univoca di "linee guida" e nella loro valenza vincolante in sede penale.


Legge 8 marzo 2017 n. 24 (Gelli-Bianco)

Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita.

Art. 1: Sicurezza delle cure

La sicurezza è parte costitutiva del diritto alla salute, basata sulla gestione del rischio sanitario.

Art. 5: Linee Guida

Gli esercenti devono attenersi alle raccomandazioni pubblicate dall'ISS (SNLG).

Art. 6: Resp. Penale

Introduce l'art. 590-sexies c.p.: esclusa punibilità per imperizia se rispettate le linee guida.

Commento all'Art. 7: Responsabilità Civile

La riforma introduce un doppio regime:

  • Struttura Sanitaria: Responsabilità contrattuale (10 anni di prescrizione).
  • Medico: Responsabilità extra-contrattuale (5 anni di prescrizione), salvo obbligazione diretta con il paziente.

Orientamenti della Corte di Cassazione

Sentenza n. 8770/2018 (Sezioni Unite):

Il punto di sintesi stabilisce che il medico risponde per colpa (anche lieve) in caso di negligenza o imprudenza, mentre per l'imperizia è punibile solo se grave o se le linee guida non erano adeguate al caso specifico.

Bibliografia

  • Benci L., et al., Sicurezza delle cure e responsabilità sanitaria, Quotidiano Sanità Edizioni.
  • Basile F., Un itinerario giurisprudenziale sulla responsabilità medica, Diritto Penale Contemporaneo.
  • Buzzoni A., La riforma Gelli, Edizioni FAG, Milano.
  • Martini F., Rodolfi M., Analisi funzionale e pratica della legge n. 24, MRV Studio Legale.