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STATUTO

STATUTO

 Dell’associazione :”Euroemergency – organizzazione non lucrativa di utilità’ sociale (onlus).”

Art. 1

E’ costituita un’associazione denominata “Euroemergency” organizzazione non lucrativa di utilità sociale (onlus)  più avanti denominata associazione, che persegue finalità di solidarietà, supporto e di intervento nella emergenza dei grandi eventi pubblici, a carattere culturale e sociale nei settori sociosanitaria; della beneficenza; della istruzione; della formazione; della tutela e valorizzazione del suolo e dell’ambiente; della promozione della cultura; della ricerca scientifica di particolare interesse sociale; della tutela dei diritti civili ed opera per rimuovere ogni forma di emarginazione culturale, sociale, economica.

Art. 2

L’associazione non persegue scopi di lucro; e’ apolitica ed apartitica e non potra’ svolgere attivita’ diverse da quelle sopra indicate, e non siano alle stesse strettamente connesse. Gli utili od avanzi di gestione sono reimpiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle direttamente connesse e non possono essere distribuiti se non in favore di altre onlus che facciano parte della medesima ed unitaria struttura, fatte salve diverse disposizioni di legge. l’ordinamento interno dell’associazione e’ a base democratica.

Le cariche sono gratuite.

Tutti gli organi sociali sono elettivi.

La prima elezione degli organi e’ demandata all’assemblea dei soci fondatori. I componenti gli organi sociali devono essere soci, ad eccezione di quelli che costituiscono il collegio dei sindaci.

Art. 3

Allo scopo di rendere più efficace la sua azione, l’associazione potrà deliberare di consociarsi e stipulare convenzioni con enti di patronato, CAAF ed associazioni che perseguono similari scopi istituzionali.

Art. 4

L’associazione ha sede in Roma .

Art. 5

I soci sono coloro che si iscrivono all’associazione e partecipano alle attività sociali.

Art. 6

All’aspirante socio deve essere consegnata una copia dello statuto e dell’eventuale regolamento. egli deve presentare domanda di iscrizione su apposito modulo, controfirmata da almeno due soci.

L’ammissione è rimessa all’insindacabile e motivato giudizio del consiglio direttivo.

L’accoglimento o il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all’interessato entro sette giorni lavorativi, senza indicazione dei motivi.

Entro 10 giorni dal ricevimento della delibera di ammissione, il nuovo socio dovrà versare la quota annuale di iscrizione  ed un’ulteriore somma una tantum il cui ammontare è stabilito dal Consiglio Direttivo e depositare in Segreteria numero tre fotografie.

In difetto la delibera di ammissione rimarrà senza efficacia.

Art. 7

I soci si suddividono in fondatori, onorari e ordinari.

Soci Fondatori: sono coloro che hanno fondato l’associazione, sottoscrivendo l’atto costitutivo.

Soci Onorari: sono coloro ai quali l’associazione deve particolare riconoscenza e vengono nominati dall’assemblea ordinaria dei soci su proposta del Consiglio Direttivo. I soci onorari sono esentati dal pagamento di qualsiasi contributo, pur godendo di tutti i diritti degli altri soci. I soci fondatori sono onorari.

Soci Ordinari: sono coloro che, condividendo le finalità dell’associazione risultino ad essa iscritti ai sensi dello Statuto.

questi ultimi si suddividono in:

soci effettivi- divengono tali i soci che hanno compipito due anni di attività svolte all'interno dell'associazione

soci aderenti -coloro che risultano associati da meno di due anni e che svolgono attività all'interno dell'associazione

il passaggio da socio aderente a socio effettivo segue la proposta sostenuta da almeno due soci effettivi e sottoscritta da un membro del consiglio direttivo in carica, diverso dai due soci proponenti,fatte salve eventuali riserve degli organi disciplinari e di controllo associativi.

Art. 8

Partecipano alle assemblee ordinarie e straordinarie con diritto di voto e possono essere eletti alle cariche sociali i soci effettivi che siano in regola con il pagamento delle quote,  associati come tali, da almeno un anno .

Art. 9

La richiesta di ammissione a socio comporta automaticamente l’accettazione dello Statuto, del Regolamento, delle Delibere adottate dagli Organi Sociali e di tutte le disposizioni vigenti nell’associazione.

Art. 10

Spetta al Consiglio Direttivo erogare al socio, in relazione alla gravità delle infrazioni commesse, le seguenti sanzioni:

 

  1. richiamo
  2. diffida scritta
  3. sospensione dalla qualità di socio e da ogni incarico ricoperto fino a tre mesi. Inoltre il Consiglio Direttivo pronuncia l’esclusione del socio dall’associazione nei seguenti casi:
  4. morosità per due anni;
  5. atti di grave indisciplina e insubordinazione;
  6. comportamenti scorretti verso i soci, i comportamenti degli organi statutari, i terzi;
  7. violazione o disapplicazione delle norme statutarie, regolamentari e delle delibere adottate dagli organi statutari;
  8. inattività prolungata per almeno 6 mesi consecutivi, senza gravi e comprovati motivi.

Art. 11

Titolari dell’azione disciplinare sono il Presidente e il Vice Presidente.

Il socio inquisito deve essere ascoltato dal Consiglio Direttivo, prima di ogni decisione.

Il provvedimento di esclusione è provvisoriamente esecutivo.

Art. 12

Con la delibera di esclusione il Consiglio Direttivo può stabilire di procedere in via giudiziaria nei confronti del socio escluso per il risanamento della morosità ed il risarcimento di eventuali danni, di qualsiasi natura, eventualmente provocati dall’associazione. L’esclusione dall’associazione comporta l’immediata decadenza da ogni carica ricoperta.

Art. 13

Avverso i provvedimenti disciplinari e di esclusione dall’associazione è ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri, ai sensi dell’art. 30, III comma, Statuto.

 

QUOTE SOCIALI ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 14

Le quote sociali sono intrasferibili sia per atto fra vivi che per eredità. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la quota resta di proprietà dell’associazione.

Art. 15

L’esercizio inizia il primo gennaio di ciascun anno e termina il 31 dicembre successivo.

 

ORGANI

Art. 16

Sono organi dell’associazione:

 

  1. l’assemblea dei soci
  2. il Consiglio Direttivo
  3. il Presidente
  4. il Vice Presidente
  5. il Segretario Generale
  6. il Collegio dei Probiviri
  7. il Collegio dei Sindaci

Art. 17

L’assemblea viene convocata dal Consiglio Direttivo, in via ordinaria una volta l’anno, entro il mese di aprile ed in via straordinaria, per ragioni di particolare urgenza ed importanza.

L’assemblea straordinaria può essere convocata anche su richiesta dei 2/3 dei soci iscritti.

Le assemblee, sia ordinarie che straordinarie, sono convocate, mediante invio di lettera non raccomandata e/o via e-mail o via fax con doppio invio efficace, a tutti i soci, purchè non sospesi od esclusi ed affissione della convocazione nell’apposita bacheca  nella sede sociale qualora presente, almeno trenta giorni prima.

L’avviso della convocazione deve contenere i seguenti dati:

 

  1. giorno, ora, sede delle riunioni in prima ed in seconda convocazione;
  2. ordine del giorno;
  3. un prospetto per l’eventuale delega a terzi, che potrà essere rilasciata solo in favore di altro socio;
  4. eventuale indicazione degli aspiranti a cariche sociali.

Art. 18

Le assemblee ordinarie e straordinarie sono valide, in prima convocazione, con la presente di almeno la metà più uno dei soci  con diritto al voto; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti. Le assemblee straordinarie, convocate per delibera sull’eventuale scioglimento dell’associazione, sono valide in prima convocazione quando siano presenti almeno 2/3 dei soci con diritto al voto; in seconda convocazione quando sia presente almeno la meta’ piu’ uno dei soci con diritto al voto. Per la validità delle assemblee successive a quella che ha deliberato lo scioglimento, è valida la presenza di qualunque numero di soci aventi diritto al voto.

Le delibere vengono adottate per alzata di mano o per scrutinio segreto.

L’assemblea nomina il Presidente ed il Segretario.

Art. 19

Le assemblee ordinarie e straordinarie deliberano con la maggioranza semplice dei votanti, computandosi in essi anche i voti di astensione o nulli.

Nelle deliberazioni che riguardano la responsabilità degli amministratori e dei sindaci, costoro non hanno diritto al voto.

Art. 20

L’assemblea ordinaria delibera sulla:

-    elezione degli organi sociali;

 

  1. approvazione del programma annuale;
  2. nomina dei soci onorari, su proposta del consiglio direttivo;
  3. approvazione dei bilanci.

Art. 21

L’assemblea straordinaria delibera sulle modifiche statutarie e su altre materie poste all’O.D.G.

Art. 22

Le decisioni adottate dalle assemblee impegnano tutti i soci anche se dissenzienti o assenti.

 

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 23

Il Consiglio Direttivo è formato da tre a cinque membri e dura in carica cinque anni. I suoi componenti non possono essere rieletti per più di due volte consecutive.

La carica di membro del Consiglio Direttivo è incompatibile con quella di Sindaco e di Probiviro.

All’atto dell’accettazione della carica, i membri del Consiglio Direttivo devono dichiarare sotto la propria personale responsabilità, che non sussistono a loro carico cause di ineleggibilità e/o di decadenza di cui all’art. 2382 c.c.

Art. 24

Sono compiti del Consiglio Direttivo:

 

  1. sorvegliare sull’applicazione dello statuto, dei regolamenti e delle delibere degli organi sociali e sul funzionamento delle attività istituzionali;
  2. ammettere i nuovi soci;
  3. convocare le assemblee;
  4. attribuire incarichi ai suoi componenti;
  5. redigere i rendiconti annuali preventivi e consuntivi e la relazione annuale di esercizio;
  6. erogare al socio le sanzioni disciplinari e pronunciarne l’esclusione dall’associazione, ai sensi di statuto;
  7. emanare i regolamenti;
  8. adottare tutte le iniziative comunque relative all’attività, alla gestione ed all’amministrazione dell’associazione;
  9. deliberazione su ogni atto che importi impegni economici e finanziari;
  10. determinare l’entità delle quote sociali annuali e gli importi dovuti per l’iscrizione all’associazione.

Il Consiglio Direttivo è convocato e presieduto dal Presidente o dal Vice Presidente almeno due volte l’anno e tutte le volte che sia ritenuto necessario.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza dei due terzi dei suoi componenti. le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei votanti. In caso di parità prevale il voto del Presidente o Vice Presidente.

Alle riunioni del consiglio direttivo partecipa il Segretario Generale con funzioni consultive e di verbalizzazione.

 

 

PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE

Art. 25

Il Presidente:

 

  1. è il legale rappresentante dell’associazione;
  2. sta in giudizio per conto della stessa;
  3. convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo;
  4. delibera spese in nome e per conto dell’associazione, al di fuori di quanto stabilito dal Consiglio Direttivo, per un importo massimo per operazione stabilito dallo stesso consiglio, all’inizio di ogni esercizio;
  5. adotta, in caso di urgenza o di pericolo, decisioni di competenza del consiglio direttivo, che dovranno essere ratificate nella prima riunione del consiglio stesso;
  6. attribuisce incarichi ai componenti il consiglio direttivo;
  7. nomina esperti e consulenti dell’associazione;
  8. deferisce gli associati al consiglio direttivo in funzione di organo di disciplina;
  9. delibera su ogni altra materia che per legge o per statuto non siano di competenza dell’assemblea dei soci o del consiglio direttivo o di altro organo della associazione.

Il Presidente è coadiuvato nell’esercizio delle sue funzioni dal Vice Presidente, che lo sostituisce in caso di assenza, impedimento, malattia.

Il Presidente ed il Vice Presidente durano in carica cinque anni e possono essere rieletti una sola volta.

 SEGRETARIO GENERALE

Art. 26

Il Segretario Generale:

 

  1. è il responsabile dell’amministrazione, dell’organizzazione e della tesoreria dell’associazione;
  2. assume, dirige e licenzia il personale dipendente;
  3. cura i rapporti con i consulenti esterni ed i preposti;
  4. procede agli inventari;
  5. effettua ed esige i pagamenti;
  6. rilascia quietanze liberatorie;
  7. redige, aggiorna, custodisce i libri contabili e la cassa dell’associazione;
  8. cura i rapporti con le banche e le assicurazioni;
  9. dura in carica cinque anni e puo’ essere rieletto una sola volta.

 

COLLEGIO DEI SINDACI

Art. 27

Il Collegio dei Sindaci si compone di tre membri effettivi e due supplenti.

Il collegio dura in carica cinque anni ed i suoi componenti sono rieleggibili una sola volta.

La carica di Sindaco è incompatibile con qualsiasi altra carica o incarico associativo. prima di assumere l’incarico i sindaci devono dichiarare, sotto la propria personale responsabilità, che non sussistono a loro carico cause di ineleggibilità e/o di decadenza di cui agli artt. 2382-2399 c.c.

Art. 28

Il Collegio dei Sindaci:

 

  1. verifica la legittimità delle operazioni finanziarie ed economiche del Consiglio Direttivo, del Presidente, del Vice Presidente, del Segretario Generale;
  2. esprime, quando ne è richiesto, parere preventivo e vincolante in merito alla legittimità di operazioni che importino spese straordinarie o urgenti;
  3. verifica periodicamente lo stato della cassa, dei documenti e delle registrazioni contabili, redigendo relativi verbali;
  4. verifica i rendiconti consuntivo e preventivo annuali prima della loro presentazione all’assemblea;
  5. predispone la relazione annuale al rendiconto consuntivo e ne cura la presentazione all’assemblea;
  6. convoca l’assemblea dei soci in caso di vacanza del presidente e vice presidente e qualora il consiglio direttivo non ne sia in grado.

 

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Art. 29

Il Collegio dei Probiviri è composto di tre membri effettivi e due supplementi.

Il Collegio dura in carica cinque anni ed i suoi componenti sono rieleggibili una sola volta.

La carica di Probiviro è incompatibile con qualsiasi altra carica o incarico associativo.

Art. 30

Il collegio dei Probiviri è l’organo di giustizia interna dell’associazione.

Ad esso vengono devolute tutte le controversie relative alla interpretazione ed applicazione delle norme statuarie e regolamentari che possano insorgere tra soci; tra i soci e gli organi dell’associazione; tra gli organi dell’associazione.

Avverso le decisioni adottate dal consiglio direttivo ai sensi degli artt. 10, lettera a, b, c, d, e, f, g, h e 24 dello Statuto è ammesso ricorso al collegio dei probiviri, entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento del provvedimento disciplinare.

Il collegio, sentite le parti, decide, senza formalità di rito, entro trenta giorni dal ricevimento dei ricorsi comunque proposti.

Tutte le decisioni del Collegio sono motivate e adottate per iscritto. esse hanno natura di lodo arbitrale e sono impugnabili solo ai sensi dell’art. 827 c.p.c.

 

ENTRATE E PATRIMONIO SOCIALE

Art. 31

Le entrate dell’associazione sono costituite da:

 

  1. contributi degli aderenti;
  2. contributi dei privati;
  3. contributi dello stato, di enti o di istituzioni pubbliche;
  4. contributi di organismi internazionali;
  5. donazioni, lasciti e testamenti;
  6. rimborsi derivanti da convenzioni;
  7. entrate derivanti da attivita’ commerciali e produttive marginali.

 Il patrimonio sociale e’ costituito da:

 

  1. beni immobili e mobili;
  2. donazioni, lasciti o successioni.

 RENDICONTI

Art. 32

Il Consiglio Direttivo presenta annualmente entro il 31 dicembre di ciascun anno all’assemblea dei soci i rendiconti consuntivi e preventivi con la relazione, accompagnati da quella del collegio dei sindaci.

 ATTIVITA’ DIRETTAMENTE CONNESSE

Art. 33

L’associazione potrà, esclusivamente per scopo di autofinanziamento e senza alcun fine di lucro, esercitare le seguenti attività direttamente connesse:

 

  1. istituti di istruzione, anche universitari;
  2. poli sanitari per la diagnostica medica;
  3. biblioteche;
  4. cineteche;
  5. centri di riabilitazione;
  6. centri ricreativi e culturali;
  7. attività commerciali di qualsiasi natura;
  8. palestre e campi sportivi.

Art. 34

Spetta al Consiglio Direttivo nominare, su proposta del Presidente o del Vice Presidente, eventuali preposti.

 

DURATA E SCIOGLIMENTO

Art. 35

La durata dell’associazione è illimitata.

Art. 36

Spetta all’assemblea straordinaria dei soci deliberare lo scioglimento dell’associazione.

Art. 37

Il patrimonio esistente all’atto dello scioglimento sarà devoluto a favore di altre onlus, sentito l'organismo di cui all'art.3 comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n.662, organismo costituito con d.p.c.m. del 26 settembre 2000, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 38

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto e dai regolamenti, si applicano le vigenti disposizioni di legge.

- per la registrazione del presente Statuto e del Verbale di Assemblea allegato si richiede l'esenzione da imposta di bollo ai sensi della L.460/97.

 

 

 IN ORIGINALE FIRMATO:

 Ornella Colantoni

 Stefano Battista

 Stefano Feliciano

 Notaio Claudio Cerini

 

 

 

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